Deposito fiscale

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Il deposito fiscale è uno strumento per l'importatore italiano che evita il pagamento dell'I.V.A. all'importazione.

L'art. 50-bis co. 1 del DL 331/93 definisce i depositi IVA come "speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari

che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi".

Essi assumono particolare rilevanza nel sistema applicativo del tributo proprio in riferimento all'importazione di beni provenienti da Paesi Extra-UE.

l'utilizzo del deposito IVA ha registrato una notevole crescita proprio in relazione a questo tipo di operazioni.

Le ragioni del successo devono ascriversi alle modalità amministrative-fiscali dell'immissione e dell'estrazione dei beni giacenti

in un deposito IVA collegate anche ai vantaggi di natura finanziaria e burocratica.

Normalmente la posizione doganale di merce comunitaria a merce proveniente da paesi extra U.E.

viene attribuita con l'immissione in libera pratica, tale operazione prevede :

a) l'espletamento delle formalità previste per l'importazione della merce

b) l'applicazione degli eventuali dazi dovuti e dell'IVA

c) dopo lo sdoganamento i beni possono circolare liberamente nella Comunità.

L'introduzione in deposito di beni immessi in libera pratica (provenienti da Paesi extra UE)

avviene sulla base della bolletta doganale di importazione e mediante la presa in carico da parte dello spedizioniere

(gestore del deposito).

Copia del documento doganale, con l'annotazione di presa in carico nella contabilità del gestore del deposito

e munita di firma di quest'ultimo, deve essere rimessa all'ufficio doganale emittente.

Con il ritorno di tale attestazione, ed il conseguente svincolo della garanzia richiesta,

si chiude definitivamente l'operazione doganale.

E' solo con l'estrazione dei beni dal deposito IVA con immissione nel territorio italiano che si verifica il momento impositivo IVA (immissione in consumo). E' importante notare che il soggetto che procede all'estrazione non deve mai pagare materialmente l'Iva.

Deve sempre porre in essere una procedura di autoliquidazione della stessa, che si sostanzia nell'annotazione dell'Iva dovuta,

sia nel registro delle fatture che in quello degli acquisti (autofattura - reverse charge ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72).

I vantaggi da questo meccanismo gli operatori riescono a trarre un notevole vantaggio finanziario

in quanto possono effettuare determinati acquisti senza pagare materialmente IVA.

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